Formazione 4.0: credito di imposta 2020-2021-2022 fino a 300.000 euro per impresa

2021.01.04 – La GuttaFin offre a tutte le imprese i propri servizi di due diligence nel supporto alla rendicontazione del credito di imposta maturabile con la Formazione 4.0. Il programma attivato dal Parlamento nel 2018 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 con la Legge n. 178/2020.
La Formazione 4.0 serve a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge n. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Per ottenere il credito si applica alle spese di formazione sussistono obblighi di documentazione contabile certificata e l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Articolo di Angelo Paletta pubblicato da “Il Consulente” (rivista dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro)

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